corriere.it by Angelo Francioso
Bonus riqualificazione energetica e bonus ristrutturazione edilizia

L'immobile oggetto di ristrutturazione è di proprietà della mia compagna e lei ha esaurito la capienza dei 96.000 € relativamente alla detrazione fiscale, in quanto ha portato tutte le spese di ristrutturazione. Siamo una coppia di fatto ed iscritti appunto nella lista Cirinnà.
Il permesso di costruire è individuato come "come di destinazione d'uso, mediante fusione delle unità immobiliari esistenti a mezzo di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente". Il cantiere ancora non è stato chiuso.
Posso portare, io compagno, in detrazione l'acquisto dei fotovoltaici, pompe di calore ecc. e quindi usufruire del bonus riqualificazione energetica? Occorre aprire una Cila? Va in conflitto con il bonus ristrutturazione da lei usufruito? Come funziona?

Translated:
Energy efficiency upgrade bonus and building renovation bonus

The property under renovation is owned by my partner and she has reached the limit of €96,000 regarding the tax deduction because she has covered all the renovation expenses. We are a registered cohabiting couple on the Cirinnà list.

#Cirinn
https://www.corriere.it/economia/chiedi-esperto/casa/bonus-edilizi/24-10-10/bonus-riqualificazione-energetica-e-bonus-ristrutturazione-edilizia/

Bonus riqualificazione energetica e bonus ristrutturazione edilizia

Possono fruire della detrazione tutti i soggetti passivi dell'IRPEF che possiedono o detengono l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi rimasti a loro carico, in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio (art. 16 bis c. 1 DPR 917/86). Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi: il familiare convivente con il possessore o il detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (coniuge, componente dell'unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) il convivente more uxorio, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 64/2016). Familiare convivente La detrazione spetta al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.1). Per familiari si intendono, a norma dell'art. 5, comma 5, del TUIR, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Per fruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.1). Lo status di convivenza deve verificarsi già al momento in cui si attiva la procedura ovvero, come sopra detto per i detentori, alla data di inizio dei lavori (Risoluzione 06.05.2002 n. 136/E) e sussistere al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio. Lo status di convivenza, nonché la disponibilità dell'immobile richiesti al momento del sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione, non è necessario che permangano per l'intero periodo di fruizione della detrazione stessa. La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, indipendentemente dalla ubicazione della stessa, purché tale immobile risulti a disposizione. Ai fini della detrazione, si considera a disposizione anche l'immobile oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibile totalmente o parzialmente per cause di forza maggiore (ad esempio, a causa di un evento sismico o calamitoso). La detrazione non compete, quindi, per le spese riferite ad immobili a disposizione di altri familiari (ad esempio, il marito non può fruire della detrazione per le spese di ristrutturazione di un immobile di proprietà della moglie dato in comodato alla figlia) o di terzi. Non è invece richiesto che l'immobile oggetto dell'intervento sia adibito ad abitazione principale del proprietario o del familiare convivente (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 1.10, e Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 5.1). Ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali all'esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione (Risoluzione 12.06.2002 n. 184/E). Convivente di fatto Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta al convivente di fatto del possessore o detentore dell'immobile anche in assenza di un contratto di comodato. La disponibilità dell'immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella stabile convivenza che si esplica ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016. Il convivente di fatto che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dal richiamato art. 16-bis del TUIR, può, quindi, fruire della detrazione alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi. Così, ad esempio, può beneficiare della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza, anche se diversa dall'abitazione principale della coppia. Ai fini dell'accertamento della stabile convivenza, la legge n. 76 del 2016 richiama il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 (Risoluzione 28.07.2016 n. 64/E); tale status può risultare dai registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000.  Non si può usufruire di bonus differenti per le stesse spese. Pertanto, se si effettuano interventi riconducibili a diverse detrazioni - es., nell'ambito della ristrutturazione dell'edificio, sia interventi ammessi all'ecobonus sia interventi edilizi rientranti tra quelli di ristrutturazione edilizia, il contribuente può fruire di entrambe le agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Corriere della Sera

corriere.it by Redazione Economia
«Ci sposiamo nel 2025, posso detrarre io se l’immobile è della mia compagna?» Su «Chiedi all’esperto»

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disponibilità dell'immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza che si esplica ai sensi della legge Cirinnà. Il convivente che sostiene le spese ha diritto a fruirne

Translated:
"We're getting married in 2025, can I deduct expenses if the property is owned by my partner?"

The Revenue Agency has clarified that the availability of the property by the cohabitant is inherent in cohabitation as defined by the Cirinnà law. The cohabitant who supports the expenses has the right to use it.

#RevenueAgency #Cirinn
https://www.corriere.it/economia/casa/24_ottobre_03/ci-sposiamo-nel-2025-posso-detrarre-io-se-l-immobile-e-della-mia-compagna-su-chiedi-all-esperto-67d4ced5-c99f-4100-ab94-239f96ca1xlk.shtml

«Ci sposiamo nel 2025, posso detrarre io se l’immobile è della mia compagna?» Su «Chiedi all’esperto»

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disponibilità dell'immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza che si esplica ai sensi della legge Cirinnà. Il convivente che sostiene le spese ha diritto a fruirne

Corriere della Sera